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DATA PROTECTION OFFICER -DPO- Considerazioni alla luce della recente sentenza del TAR

Con una significativa pronuncia Il TAR per il Friuli-Venezia Giulia ha specificato le puculiarità della figura del DPO
La sentenza n. 287/2018 del 13.09.2018 indica e precisa le caratteristiche di questa figura professionale nata con il regolamento europeo in materia di privacy.

 

Il Tar nella suddetta pronuncia ha precisato che il profilo del DPO è eminentemente giuridico, ed attiene alla tutela del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali. Su questo presupposto, nel caso di specie, il Tar ha annullato il bando di un'azienda sanitaria per il conferimento di un incarico di DPO nella parte in cui prevedeva, come requisito di ammissione, il possesso di certificazione di Lead Auditor (o di Auditor) ISO 27001.

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Il contratto non scade se manca la valutazione dei rischi

Con la sentenza n. 105/2017, il Tribunale di Udine ha stabilito che il termine di un contratto a tempo determinato si considera non apposto se il datore non ha effettuato la necessaria valutazione dei rischi prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La naturale conseguenza è che il contratto in questione dovrà considerarsi a tempo indeterminato fin dall'inizio e il lavoratore, oltre a maturare il diritto alla riammissione al lavoro, avrà anche diritto ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva (in base all'art. 32 comma 5 della legge 183/2010) nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che copre il periodo tra la scadenza del termine e la sentenza che dichiara la conversione a tempo indeterminato del contratto.

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Responsabilità ex art. 231

La predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001,

Per tutelare l’incolumità del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare in modo specifico, tutti gli elementi di pericolo presenti all’interno dell’ambiente di lavoro, redigendo ed aggiornando periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel quali devono essere indicati i dispositivi di protezione e le cautele adottati per tutelare la sicurezza dei dipendenti.

La mancata valutazione di un rischio derivante da una specifica operazione lavorativa non individuato nel DVR e la conseguente omessa predisposizione di misure di sicurezza costituisce motivo di responsabilità penale del datore di lavoro, obbligato a redigere in modo completo ed esaustivo il DVR.

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Nullità del contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente, come previsto dall'art. 117 del T.U.B. e dall'art. 23 del T.U.F., deve avere forma scritta.

Di conseguenza, in caso di mancata forma scritta del contratto, il cliente potrà agire per far dichiarare la nullità del contratto ed ottenere la restituzione in proprio favore di interessi ultralegali, spese e commissioni.

Dal canto suo, invece, l'investitore finanziario potrà far valere la nullità del contratto-quadro privo di forma scritta, facendo dichiarare la nullità degli ordini di investimento sfavorevoli.

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Le nuove “prestazioni occasionali” introdotte dalla Legge n. 96 del 2017: uno sguardo d'insieme

La Legge n. 96 del 2017 ha introdotto nell'ordinamento italiano l' articolo 54 bis, contenente la disciplina relativa alla nuova tipologia contrattuale delle cosiddette “prestazioni occasionali”, destinate al preciso scopo di colmare il vuoto creatosi con l'abrogazione del lavoro accessorio.

Anzitutto è doveroso premettere che per “prestazione occasionale” si intendono tutte quelle attività lavorative che, nel corso di un anno civile, diano luogo a compensi che abbiano un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, sia per ciascun prestatore (con riferimento alla totalità degli utilizzatori) sia per ciascun utilizzatore (con riferimento alla totalità dei prestatori).

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Il controllo a distanza sui dipendenti: nuova sentenza della Cassazione

L’installazione di strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti i dipendenti, configura ipotesi di reato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22148/2017 ha ribadito che l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti per mezzo dei quali può compiersi il controllo a distanza sull’operato dei lavoratori, deve necessariamente essere preceduta da un accordo tra il datore e le rappresentanze sindacali.

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