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Lavoro agile: primi passi concreti nella direzione dello smart working

Recentemente la Camera, senza voti contrari, ha approvato il disegno di legge sul "lavoro agile".

Secondo l’articolo 1 del disegno di legge, il lavoro agile si configura come una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  • esecuzione in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa;
  • esecuzione priva di vincoli di orario (tenendo in considerazione i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale ricavati dalla legge e dalla contrattazione collettiva);
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Occorre sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti.

L’autonomia negoziale delle parti diventa elemento centrale del rapporto contrattuale, essendo demandata ad essa dal legislatore la regolazione del rapporto. In tal senso, quindi, l’autonomia delle parti si sostituirà al contratto collettivo quale regolatore del rapporto di lavoro.

Non è prevista nel disegno di legge alcuna forma scritta per il contratto. Tuttavia, in caso di contenzioso, si renderà necessario provare sia quali fatti costituiscano inadempimento sia le forme di controllo sulla prestazione. La conseguenza di ciò fa evidentemente propendere per la forma scritta preventiva per evitare problemi successivamente. 

In conclusione, come sopra riportato, il disegno di legge evidenzia che la prestazione potrà essere resa mediante l'utilizzo di strumenti digitali; è chiaro il riferimento all'art. 4 S.L. (si veda in tal senso il relativo articolo nel blog). La previsione normativa, tuttavia, non specifica come il datore di lavoro riuscirà a contemperare le esigenze di controllo della prestazione con quelle di riservatezza del lavoratore; infatti, il limite della previsione secondo cui "le informazioni raccolte dagli strumenti possano essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto" consiste nel fatto che le informazioni che "naturalmente" conseguono dall'utilizzo degli strumenti lavorativi (pc, telefonini, ecc…) non sempre potranno essere congrue per consentire il controllo sulla prestazione. Verosimilmente si renderanno necessarie ulteriori autorizzazioni per l'utilizzazione di altri sistemi che indirettamente consentiranno il controllo a distanza dell'attività del lavoratore. 

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