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Responsabilità ex art. 231

La predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001,

Per tutelare l’incolumità del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare in modo specifico, tutti gli elementi di pericolo presenti all’interno dell’ambiente di lavoro, redigendo ed aggiornando periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel quali devono essere indicati i dispositivi di protezione e le cautele adottati per tutelare la sicurezza dei dipendenti.

La mancata valutazione di un rischio derivante da una specifica operazione lavorativa non individuato nel DVR e la conseguente omessa predisposizione di misure di sicurezza costituisce motivo di responsabilità penale del datore di lavoro, obbligato a redigere in modo completo ed esaustivo il DVR.

 

Tale principio è stato confermato dalla sentenza n. 29731/2017 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione IV.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna dell’amministratore delegato di una società per il reato di cui all’art. 590 c.p., per le lesioni in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era occupato alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa.

Il Giudice di merito avevano inoltre individuato ai sensi dell’art. 25 septies comma 3 del D.Lgs. n. 231/01 la responsabilità (confermata dalla Corte di Cassazione) del legale rappresentante della società, avendo conseguito a vantaggio della stessa, una riduzione dei costi di lavorazione e di conseguenza maggior guadagni rispetto a quelli realizzabili rispettando la normativa antinfortunistica.

La responsabilità della società era dovuta alla redazione di un DVR incompleto, senza una valutazione che avesse preso in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio contenuto nelle sentenze dei giudice di merito secondo il quale il datore di lavoro ha l’obbligo redigere il DVR previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 in modo completo ed aggiornato.

L’omessa redazione di un DVR completo ha portato la condanna dell’amministratore delegato per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni colpose) e per il reato di cui all’ar.t 25 septies comma 3 del D.lgs. n. 231/01.

Il legale rappresentante della società è stato punito non solo per le lesioni occorse al proprio dipendente, ma anche per una responsabilità “amministrativa” per il vantaggio conseguito dal tempo risparmiato per non aver rispettato la normativa antinfortunistica.

Tale responsabilità prescinde dalla gravità dell’infortunio e del danno a carico del lavoratore ed è commisurata all’inadempimento della società relativamente alla redazione del DVR.

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