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Il contratto non scade se manca la valutazione dei rischi

Con la sentenza n. 105/2017, il Tribunale di Udine ha stabilito che il termine di un contratto a tempo determinato si considera non apposto se il datore non ha effettuato la necessaria valutazione dei rischi prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La naturale conseguenza è che il contratto in questione dovrà considerarsi a tempo indeterminato fin dall'inizio e il lavoratore, oltre a maturare il diritto alla riammissione al lavoro, avrà anche diritto ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva (in base all'art. 32 comma 5 della legge 183/2010) nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che copre il periodo tra la scadenza del termine e la sentenza che dichiara la conversione a tempo indeterminato del contratto.

 

Nel dettaglio, la vicenda riguardava alcuni operai di una cooperativa assunti a termine i quali, concluso il rapporto di lavoro, contestavano l'illegittimità del termine contrattuale in virtù dell'assenza della valutazione dei rischi per la sicurezza.

Ciò premesso, il giudice, considerando la normativa vigente all'epoca dei fatti (ossia l'art. 3 del D.lgs. n. 368/2001), stabiliva che le imprese che non avessero effettuato tempestivamente la valutazione dei rischi non avrebbero potuto apporre un termine ai contratti di lavoro. Facendo dunque riferimento all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, oltre che agli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile, il Tribunale di Udine ha stabilito che il rapporto di lavoro fosse da considerare a tempo indeterminato dall'origine, per nullità della clausola del termine.

In conclusione, oltre a condannare la cooperativa alla reintegra, il giudice ha imposto alla stessa di risarcire i lavoratori con un'indennità per il periodo compreso tra la conclusione del contratto a tempo determinato e la conversione a tempo indeterminato pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Pertanto, nella sentenza del Tribunale di Udine la nullità del termine non è collegata alla causale del contratto, ma all’omessa valutazione dei rischi, incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare di aver assolto specificamente all’adempimento, secondo quanto richiesto dalla normativa (art. 3 D.Lgs.n. 368/2001).

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