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Le nuove “prestazioni occasionali” introdotte dalla Legge n. 96 del 2017: uno sguardo d'insieme

La Legge n. 96 del 2017 ha introdotto nell'ordinamento italiano l' articolo 54 bis, contenente la disciplina relativa alla nuova tipologia contrattuale delle cosiddette “prestazioni occasionali”, destinate al preciso scopo di colmare il vuoto creatosi con l'abrogazione del lavoro accessorio.

Anzitutto è doveroso premettere che per “prestazione occasionale” si intendono tutte quelle attività lavorative che, nel corso di un anno civile, diano luogo a compensi che abbiano un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, sia per ciascun prestatore (con riferimento alla totalità degli utilizzatori) sia per ciascun utilizzatore (con riferimento alla totalità dei prestatori).

 

A ciò si aggiunge che le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore non possono dare luogo a compensi superiore all'importo di 2.500 euro, pena la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Altra peculiarità interessante risiede nel fatto che il ricorso a tali prestazioni sia limitato a determinate tipologie di soggetti e attività, tra le quali rientrano:

  • le persone fisiche, per attività quali piccoli lavori domestici, insegnamento privato supplementare o assistenza domiciliare;
  • gli utilizzatori che abbiano fino a 5 lavoratori subordinati a tempo determinato alle loro dipendenze;
  • le imprese agricole (ma solo nel caso in cui i prestatori siano pensionati, giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario);
  • le amministrazioni pubbliche, ma solo per esigenze eccezionali o temporanee.

Bisogna inoltre sottolineare come il ricorso alle prestazioni occasionali sia tassativamente vietato per gli utilizzatori che impieghino più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese dell'edilizia o affini, per l'esecuzione di appalti e per le imprese agricole i cui prestatori non godano dei requisiti sopra illustrati. Infine, le prestazioni occasionali restano precluse per tutti quei soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co.

Dal punto di vista prettamente pratico, le prestazioni sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall'INPS, che richiede la necessaria registrazione sia degli utilizzatori che dei prestatori di lavoro. Nel caso in cui l'utilizzatore sia una persona fisica, la piattaforma consente l'acquisto di un “libretto famiglia”, ossia un libretto finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore col modello F24, il quale contiene titoli di pagamento dal valore di 10 euro che andranno a compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Inoltre, per ciascun pagamento in favore del lavoratore, gravano sull'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata, il premio dell'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ed il finanziamento degli oneri di gestione.

Dall'altra parte, per i committenti che non siano persone fisiche, si è in presenza di un vero e proprio “contratto di prestazione occasionale”, per il quale è prevista una misura oraria minima del compenso pari a 9 euro, cui si aggiungono, in quantitativi diversi, gli aspetti previdenziali sopra enunciati. A tutto ciò si aggiunge che per le prestazioni occasionali è previsto un compenso minimo pari a 36 euro: ciò comporta necessariamente che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore che non sia una persona fisica deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

In ultima analisi, restano da sottolineare alcuni aspetti normativo-procedurali. Anzitutto, i compensi delle prestazioni occasionali risultano esenti da imposizione fiscale, rilevano per il rinnovo ed il rilascio del permesso di soggiorno e non incidono sullo status di disoccupazione del prestatore. A ciò si aggiunge che il prestatore occasionale gode delle discipline relative al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali cui al D.Lgs. n. 66 del 2003 e della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista nel D.Lgs. n. 81/2008.

Per ciò che concerne poi i versamenti, l'INPS provvede al pagamento dei compensi dei prestatori occasionali mediante l'apposita piattaforma informatica, che costituisce anche il punto di riferimento fondamentale per l'accreditamento dei contributi previdenziali e dei premi relativi all'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Bisogna comunque tenere presente che la nuova fattispecie risulterà operativa solo dopo che l'INPS provvederà ad attivare pienamente le procedure informatiche necessarie, dato che, sino a quel momento, la disciplina illustrata rimarrà “congelata” e non usufruibile da committenti e prestatori.

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