Recentemente la Camera, senza voti contrari, ha approvato il disegno di legge sul "lavoro agile".
Secondo l’articolo 1 del disegno di legge, il lavoro agile si configura come una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
- esecuzione in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa;
- esecuzione priva di vincoli di orario (tenendo in considerazione i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale ricavati dalla legge e dalla contrattazione collettiva);
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Occorre sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti.